Il 15 marzo, con Confconsumatori, scegli i tuoi diritti

Nella Giornata del consumatore, l’associazione ripropone l’iniziativa per agevolare

la tutela del cittadino

Il 15 marzo torna la Giornata mondiale dei diritti del consumatore. Lo stesso giorno, nel 1962, il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy riconobbe, attraverso un celebre discorso, la figura del consumatore e l’importanza dei suoi diritti. Per celebrare la ricorrenza, Confconsumatori ha deciso anche quest’anno di offrire ai cittadini la possibilità di iscriversi alla quota straordinaria di 10 euro presso ognuna delle sedi distribuite sul territorio e presso lo Sportello online. L’iscrizione garantirà 24 mesi di informazioni e aggiornamenti, e 12 mesi di consulenza specializzata e personalizzata.
«Dopo il successo dello scorso anno – ha spiegato il presidente di Confconsumatori Marco
Festelli – abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa che facilita l’accesso alla tutela del
cittadino. A muoverci, sono ancora una volta le parole del nostro fondatore, Biagio Morelli: “Le
leggi da sole non bastano, occorrono i cittadini che sappiano usarle, che sappiano valersi
dei propri diritti”
. Spingere i cittadini ad attivarsi e a prendere parte degli impegni e delle battaglie che riguardano tutti noi è uno degli obiettivi centrali della nostra attività associativa».

TUTELA, FORMAZIONE, INFORMAZIONE – Assistenza e tutela diventano ancora più accessibili
in occasione della Giornata mondiale dei diritti del consumatore: a partire dalle ore 9 di mercoledì
13 marzo, e fino alle 24 di venerdì 15 marzo, sarà possibile associarsi a Confconsumatori – sia
nelle sedi territoriali che online – alla quota agevolata di 10 euro. L’iscrizione avrà valore biennale:
i soci, per due anni, riceveranno newsletter, periodici e materiali informativi, e saranno invitati a partecipare ai webinar e ai seminari organizzati dall’Associazione. Per il primo anno, inoltre,
potranno ricevere consulenze gratuite con i nostri esperti per risolvere problematiche in materia
di consumerismo: dalle truffe online ai viaggi, dalle utenze al risparmio.

COME ISCRIVERSI – Per associarsi aderendo all’iniziativa della Giornata mondiale dei diritti del
consumatore basterà contattare direttamente la sede territoriale di riferimento oppure iscriversi sul sito dell’Associazione al link https://www.confconsumatori.it/promozione-giornata-mondiale- del-consumatore/ , specificando se si desidera usufruire dell’assistenza in presenza presso un presidio fisico, oppure attraverso lo Sportello online.
Tutti gli sportelli sono elencati nell’area Dove siamo del sito di Confconsumatori, a questo indirizzo: http://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/ .

Ad Andria, nella BAT, siamo alla Via Giuseppe Parini 8. Potete contattare il n. 324.9913773 per tutte le informazioni e per fissare un appuntamento in modo da procedere all’iscizione.

SEMPRE PIÙ DIRITTI – Sono quattro i diritti fondamentali individuati nel 1962 da Kennedy; diritti
che per Confconsumatori, vicina ormai a compiere il suo cinquantesimo compleanno,
rappresentano ancora la bussola che orienta l’impegno quotidiano. Oggi il diritto alla sicurezza, il
diritto all’informazione, il diritto alla scelta e il diritto di essere ascoltati si accompagnano a
nuovi diritti emergenti, che l’Associazione si sforza di individuare e anticipare. Ne sono un esempio

i diritti digitali, il diritto all’eccesso all’energia (pulita), il diritto a un’alimentazione sana e
sostenibile – questione affrontata anche attraverso il progetto Generazione F . Infine, tra i temi
inclusi di recente nella sempre più ampia tutela garantita da Confconsumatori, anche la
malasanità veterinaria.

Confconsumatori in campo dopo la sentenza sulla manipolazione del tasso Euribor: possibili rimborsi

Chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 può avere diritto a un rimborso. L’Euribor (Tasso interbancario di offerta in euro) è un riferimento per i mercati finanziari, calcolato quotidianamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Un parametro spesso utilizzato come base per calcolare il tasso da utilizzare per un mutuo a tasso variabile.

LA SENTENZA – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato».

In forza di questo principio i debitori che hanno contratto mutui o finanziamenti a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 possono avere diritto a un rimborso. Il rimborso non riguarda solamente le banche che hanno partecipato attivamente alla manipolazione dell’Euribor, ma si estende a tutti i mutui che hanno utilizzato questo indice come riferimento per il calcolo degli interessi. Il rimborso riguarda ovviamente le rate pagate nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e con molta probabilità anche i mutui e finanziamenti accesi prima del 29 settembre 2005 (per le rate pagate nel periodo in oggetto).

COME SI CALCOLA IL RIMBORSO DOVUTO? – Il risparmiatore ha diritto di richiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo. La legge prevede che il calcolo sia effettuato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario e al tasso dei Bot del periodo. Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro stipulato nel periodo interessato, il rimborso potrebbe ammontare a circa 5.000 euro.

ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE – La prescrizione è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, per estinzione o per surroga. Se il mutuo è sempre in ammortamento (vita) non sussiste prescrizione; se è stato estinto o surrogato –ad esempio al 31 gennaio 2014 – è prescritto, salvo che non vi sia stata interruzione (tramite lettera raccomandata a.r. o pec): in tal caso la prescrizione decorre dalla data di interruzione.

LA TUTELA – Il consiglio – afferma la Presidente provinciale BT avv. Laura Maria Pia Tota è quello di «interrompere la prescrizione e attendere che si consolidi una giurisprudenza anche circa la quantificazione del danno. La sentenza appartiene a una sezione semplice della Cassazione, quindi non è vincolante per i giudici di merito».

Le sedi territoriali di Confconsumatori (tutti i contatti su https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di…/) sono a disposizione per informazioni e assistenza, nonché a interrompere la prescrizione.

AD ANDRIA SIAMO IN VIA GIUSEPPE PARINI 8. E’ possibile fissare appuntamento telefonando al n. 324.9913773 o inviando una mail a: andriaconfconsuma@libero.it

Eurovita: chi può sospendere il versamento dei premi

Buona parte degli investitori Eurovita possono interrompere il versamento dei premi fino allo sblocco dei riscatti, risparmiandosi quantomeno la beffa oltre al danno. Infatti, alla luce della recente proroga del congelamento dei riscatti, gli assicurati sono gli unici a sostenere l’onere della crisi della società, non potendo disporre liberamente dei propri risparmi. Confconsumatori sta assistendo tanti cittadini preoccupati per i propri investimenti in Eurovita e invita a rivolgersi ai propri sportelli per avere risposte e assistenza individuali.

CHI PUO’ SOSPENDERE I PAGAMENTI – A seguito del decreto del 30 marzo 2023, col quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto l’amministrazione straordinaria dell’impresa in crisi di Eurovita, è stato prorogato, inaspettatamente, il divieto per gli assicurati di riscattare le proprie polizze vita. In altre parole i consumatori non possono accedere ai loro risparmi sostenendo così l’unico onere dell’attuale crisi. Pertanto, Confconsumatori ricorda che per le polizze di ramo I e III, a premio ricorrente, l’assicurato può interrompere il pagamento dei premi, così da risparmiarsi un’ulteriore beffa. «Non per tutte le polizze è così, – precisa l’avv. Laura Maria Pia Tota, responsabile di Confconsumatori BAT– ma evidenziamo che l’interruzione dei versamenti è possibile per la stragrande maggioranza dei prodotti Eurovita

CONSULENZA PERSONALIZZATA – Chi vuole approfondire la propria posizione di investitore/assicurato e la facoltà di sospendere il pagamento dei premi potrà chiedere aiuto a Confconsumatori attraverso i diversi canali messi a disposizione dei tanti consumatori che i questi giorni stanno contattando l’associazione per ottenere rappresentanza e tutela sui propri risparmi.

Ad Andria, siamo alla Via Giuseppe Parini 8.Si può fissare appuntamento al tel. 3249913773.

Modifiche contrattuali energia: Confconsumatori commenta il comunicato di Arera

Le modifiche contrattuali, diversamente da quanto sostenuto da Arera e Agcm,
non sono mai possibili per eccessiva onerosità, se non disposte dal giudice

Andria, 17 ottobre 2022 – A seguito del recente comunicato diffuso da Arera e Agcm –
comunque positivo perché rassicura i consumatori e invita le aziende energetiche a
comportamenti rispettosi nei confronti dei clienti – Confconsumatori desidera avanzare
alcune riflessioni. Dal comunicato, infatti, parrebbe giustificata la possibilità, per i
venditori, di ricorrere alla modifica unilaterale per eccessiva onerosità. L’art. 3 del
d.l. 115/2022, però, non prevede in alcun modo la possibilità per i fornitori di
energia di modificare le condizioni contrattuali dei contratti del mercato libero sino
alla naturale scadenza dell’offerta commerciale sottoscritta con l’utente. Infatti, l’art. 3
citato, rubricato “Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di
energia elettrica e gas naturale” prevede nello specifico che “fino al 30 aprile 2023 è
sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa
fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni
generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente
riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Inoltre, restano inefficaci i preavvisi
comunicati dai gestori prima della data di entrata in vigore del decreto legge 115/2022,
salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Ricordiamo che il
consumatore deve sempre opporsi formalmente, da solo o, meglio, affidandosi ai nostri
sportelli, a qualsiasi proposta di aumento sia che la riceva per iscritto, sia che arrivi
telefonicamente, perché è un suo diritto opporsi e chiedere il permanere delle
condizioni contrattuali in corso sino alla scadenza del contratto.
I CONTRATTI ENERGIA – Esclusi i casi, dunque, in cui l’offerta commerciale sottoscritta
dall’utente preveda già una indicizzazione del prezzo di fornitura con riferimento al PUN
(prezzo unico nazionale), l’operatore non può mai modificare in aumento il prezzo
previsto dal contratto se non in occasione della sua scadenza naturale. E
nemmeno è sostenibile l’eventuale modifica unilaterale della offerta applicata
giustificandola in funzione della eccessiva onerosità sopravvenuta. Il contratto di fornitura
di energia elettrica, come quello del gas, è un contratto a prestazioni corrispettive e
ad esecuzione continuata. In questi casi, se la prestazione di una delle parti è
divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e
imprevedibili, come quelli d’altronde che stanno portando all’aumento vertiginoso delle
bollette elettriche e di gas, la parte che deve tale prestazione può eventualmente
chiedere la risoluzione del contratto ma appunto questa valutazione non può in
nessun modo essere sostenuta unilateralmente, e per giunta dalla parte economicamente
più forte, ai danni della parte più debole del rapporto, ovvero l’utente/consumatore.
Un’eventuale modifica per eccessiva onerosità deve essere domandata al Giudice,
che deciderà se disporla, senza che il fornitore di energia possa applicarla
unilateralmente o addirittura sospendere la fornitura.
IL COMMENTO – Gli aumenti delle bollette, e le difficoltà che ne derivano per le
famiglie, fanno crescere la platea dei soggetti che vanno incontro al fenomeno della “povertà energetica”.

Fondamentale -in questo momento storico- è dare supporto alle
famiglie per far sì che riescano a pagare le bollette senza doversi ulteriormente
indebitare
– afferma l’avvocato Laura Maria Pia Tota, responsabile
Confconsumatori Andria Barletta Trani
dare dunque la possibilità ai consumatori di
accedere a rateizzazioni da un minimo di 24 mesi sino a 60 mesi per gli importi più
elevati senza interessi.
”.
E aggiunge Mara Colla, presidente di Confconsumatori: “Un altro intervento necessario è
quello di prevedere un ulteriore aumento dei limiti reddituali per usufruire dei bonus
sociali. Ma è ormai arrivato il momento di mettere mano a riforme strutturali e durature
che riducano davvero il costo dell’energia e, soprattutto, aumentino la produzione e
l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili”.

Obelisco, in fumo 105 mila euro: salvati con la conciliazione

Nel 2005 quattro famiglie siciliane, tre catanesi ed una ragusana, avevano acquistato presso Poste Italiane numerose quote dei Fondi Immobiliari Obelisco. L’investimento, di 2.500 euro a quota, per un valore complessivo totale di 105 mila euro, era stato prospettato come sicuro, tuttavia i risparmiatori non erano stati informati della reale natura rischiosa delle operazioni.Negli anni le famiglie si erano viste completamente volatilizzare i loro investimenti, fino ad azzerarsi totalmente, benché i funzionari di Poste li avessero rassicurati descrivendo le operazioni fatte come un investimento sicuro e vantaggioso. Le famiglie hanno quindi deciso di rivolgersi a Confconsumatori per inviare i reclami a Poste Italiane, contestando i fatti e chiedendo il rimborso del capitale investito.Dopo il protrarsi del silenzio di Poste che non ha mai risposto alle lettere di reclamo, i risparmiatori hanno deciso di aderire alla procedura stragiudiziale di conciliazione paritetica, come spiegano i legali Carmelo Calì, presidente Confconsumatori Sicilia, e Samantha Nicosia, responsabile di Confconsumatori Ragusa: «Il protocollo è stato attivato dopo alcune trattative tra l’Azienda e le associazioni dei consumatori, tra cui anche Confconsumatori, e consente in presenza di determinati requisiti di accedere in via stragiudiziale a un indennizzo per la perdita subita».Grazie a questa procedura le famiglie hanno infatti ottenuto il rimborso di 2.200 euro a quota ovvero quasi il 90% dell’investimento iniziale evitando, allo stesso tempo, l’onere economico che richiedono i contenziosi arbitrali e giudiziali, i quali hanno tempi molto più lunghi. Infatti, il contenzioso relativo alla vendita di quote di fondi immobiliari si è nettamente ridotto nel tempo per effetto della positiva azione di Poste Italiane che ha condiviso con le associazioni dei consumatori il percorso conciliativo.Tuttavia, può accadere che il risparmiatore non possa avere accesso, per mancanza dei requisiti soggettivi, né ai rimborsi offerti in autotutela da Poste né alla procedura di conciliazione e in questo caso potrà attivarsi la procedura di ricorso davanti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob.Confconsumatori ricorda che Poste Italiane ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per presentare domanda per il rimborso e la procedura conciliativa.I quotisti Obelisco danneggiati possono rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori per avere un consiglio su come tentare di recuperare i risparmi perduti. Per ricevere informazioni, contattare la sede più vicina di Confconsumatori.

Ad Andria siamo in VIA GIUSEPPE PARINI 8.E’ possibile fissare appuntamento telefonando al n. 324/9913773 o inviando una mail a: andriaconfconsuma@libero.it – confconsumatori.andria@gmail.com

Buono postale senza scadenza: risarcita risparmiatrice Ricorso all’ABF di Bari per un buono della serie AA4 ingiustamente prescritto: mancavano le condizioni economiche e i termini di scadenza.

Una risparmiatrice aveva acquistato un buono fruttifero postale come regalo in previsione della maggiore età del nipote, ma al momento della riscossione del titolo, diversi anni dopo, aveva scoperto che il buono risultava già scaduto da tempo. La consumatrice, allora, si è rivolta a Confconsumatori per essere assistita nel ricorso contro Poste.La vicenda risale al 2002 quando una risparmiatrice, residente a Castelnovo di Sotto (RE) aveva deciso di acquistare un buono postale della serie AA4. Al momento della vendita, l’intermediario di Poste le non aveva però consegnato la documentazione accompagnatoria e così la consumatrice era stata indotta a considerare come data di scadenza del buono il 18° compleanno del nipote, a cui era intenzionata a regalare il titolo. Tempo dopo, nel 2019, al momento della riscossione del buono fruttifero, la risparmiatrice aveva scoperto che il buono risultava essere già prescritto e che quindi non avrebbe più potuto essere rimborsato.La signora, allora, si è rivolta alla sede di Confconsumatori Corigliano-Rossano per presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario contro il comportamento tenuto nei suoi confronti da Poste Italiane. L’arbitro ha rilevato che al momento dell’acquisto del titolo non erano state riportate le condizioni economiche e i termini di prescrizione dello stesso, per tale ragione la consumatrice era così stata indotta a «considerare come data di scadenza del buono il compimento della maggiore età del nipote».Quanto all’individuazione della serie di appartenenza del buono, l’Arbitro ha rilevato che «lo stesso indica la serie di appartenenza “AA4” riportata a penna e contiene la dicitura “a termine”, sul fronte e sul retro indica la data di emissione (11/05/2002) ma nulla riporta in merito alla scadenza del termine e ai tempi di prescrizione».L’Arbitro, a fine luglio, ha accolto il ricorso della risparmiatrice e ha disposto il risarcimento del buono da parte di Poste Italiane.

Per informazioni, contattare la Confconsumatori Andria BT al n. 324/9913773 o via mail a: andriaconfconsumatori@gmail.com

La Confconsumatori Andria BT è ad Andria alla via Giuseppe Parini 8.

BANCA POPOLARE DI BARI: AL VIA LE COSTITUZIONI DI PARTE CIVILE

 Il Giudice del Tribunale Penale di Bari ha disposto procedersi al giudizio immediato nei confronti  confronti di Marco e Gianluca Jacobini, imputati, a vario titolo, dei reati di false comunicazioni sociali, falso in bilancio, falso in prospetto. Gli imputati sono accusati, in particolare, di:

  • aver esposto, nel bilancio della Banca Popolare di Bari, informazioni e fatti materiali non rispondenti al vero, in modo idoneo ad indurre in errore soci e pubblico, alterando in modo sensibile la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
  • aver esposto false informazioni ed occultato dati e notizie rilevanti nei prospetti informativi pubblicati e diffusi in occasione degli Aumenti di capitale del 2014 e del 2015, in modo da indurre in errore e ingannare i destinatari del prospetto.

È evidente che le condotte contestate agli imputati hanno danneggiato inevitabilmente gli azionisti, sia perché hanno cagionato il depauperamento del valore dell’azienda e quindi delle azioni e sia perché gli azionisti sono stati impossibilitati a valutare correttamente i valori reali ed i rischi effettivi connessi ai titoli BPB e ad effettuare consapevoli scelte di investimento e/o di disinvestimento.

Cosa si può richiedere. Con la costituzione di parte civile, per gli azionisti è possibile richiedere la condanna degli imputati al risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali, pari all’importo versato per l’acquisto delle azioni BPB, sia non patrimoniali per il danno morale subito a causa dei reati commessi.

Come fare per costituirsi parte civile nel processo penale. Il termine per la costituzione di parte civile è fissato per la prossima udienza del 16 luglio 2020. Per poter partecipare all’azione giudiziale, è necessario raccogliere e consegnare, entro il 13 luglio p.v., la seguente documentazione: firmare la procura speciale in favore dell’avvocato che sceglierete; copia di un documento d’identità valido; copia del codice fiscale; copia degli ordini di acquisto delle azioni BPB; gli estratti del dossier titoli degli ultimi dieci anni da cui risultano eseguiti gli acquisti delle azioni BPB oppure gli estratti di conto corrente da cui si evincono i pagamenti eseguiti per acquistare le azioni BPB; copia di un estratto dossier titoli recente (2019, meglio se 2020) comprovante l’attuale titolarità delle azioni BPB. Laddove la banca non rilasci i documenti entro il 16 luglio, sarà utile allegare la richiesta scritta fatta alla stessa, cosi da poter depositare i documenti in seguito.

Per informazioni, contattare la Confconsumatori Andria al n. 324.9913773 (anche via Whatsapp).

BANCA POPOLARE DI BARI: PERCHE’ VOTARE A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE IN SPA E’ L’UNICA SOLUZIONE UTILE E CONVENIENTE PER AZIONISTI E OBBLIGAZIONISTI

Nella prossima assemblea del 30 giugno, gli azionisti della BPB saranno chiamati a decidere se trasformare la banca da cooperativa a società per azioni.
Nella società cooperativa il voto è capitario, ossia ogni azionista vota per uno, indipendentemente dalla quantità di azioni che possiede. Nella S.p.A. invece, il voto pesa sulla base della quantità di azioni possedute.
La verifica dei numeri di bilancio eseguita dai Commissari ha accertato che le perdite della banca hanno eroso per intero il capitale sociale detenuto dagli attuali azionisti, che si è quindi azzerato.
La Banca Medio Credito Centrale ed il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono pronti a ripianare le perdite e ricostituire il capitale della BPB versando una somma rilevante di circa 1,6 miliardi di euro. Tuttavia, la prima condizione perché ciò accada è che si passi dal voto capitario al voto per quote, perché di certo questi enti non possono versare queste somme e poi votare per uno (per assurdo, tre azionisti che acquistassero mille euro di azioni, conterebbero più di loro, se rimanesse la forma sociale cooperativa).
Quindi, se gli azionisti votassero contro la trasformazione in S.p.A. in assemblea, il giorno dopo MCC ed il FITD negherebbero la ricapitalizzazione e la banca sarebbe posta in liquidazione coatta amministrativa.
Le conseguenze sarebbero quelle già viste in vari altri casi, il FITD aiuterà un’altra banca ad acquistare “a un euro” la BPB, salvando così tutti i correntisti, i lavoratori, le imprese del territorio che hanno bisogno di liquidità, ma azzerando totalmente gli azionisti e tutti gli obbligazionisti.
Una precisazione per completezza devo farla sul FIR, il Fondo Indennizzi Risparmiatori che non si applica e non si applicherebbe comunque alla BPB, anche in caso di messa in liquidazione coatta amministrativa, per due ragioni: 1) la legge istitutiva del FIR circoscrive la sua applicazione alle banche già “fallite”; 2) la più importante è che mancano le risorse, perché purtroppo già l’attuale dotazione del Fondo (1,5 miliardi di euro in tre anni) in realtà appare insufficiente a coprire davvero il 30% degli azionisti delle varie banche decotte (il cui capitale sociale complessivo era ben oltre i dodici miliardi di euro).
Nello scenario positivo della trasformazione in S.p.A. si avranno le seguenti conseguenze: 1) gli obbligazionisti riceveranno il totale rimborso delle obbligazioni per euro 285 milioni, visto che MCC è una banca statale, solida e quindi più che capace di rimborsare quel debito. 2) gli azionisti riceveranno subito quello che i Commissari hanno promesso a livello di ristori; 3) tutti gli azionisti che hanno già intentato una causa – o che la vogliano avviare in futuro – hanno necessità di avere dinanzi una banca solida e solvibile, mentre in caso di l.c.a., per legge, nessuna azione giudiziale può esser avviata o proseguita. 4) Con l’arrivo della nuova proprietà gestita da MCC, sarà possibile rafforzare il tavolo di conciliazione o negoziare altre soluzioni stragiudiziali che riconcilino l’azionista-cliente con la banca.
Per queste 4 concrete ed evidenti ragioni, in antitesi con lo scenario dannoso e antieconomico della l.c.a., appare chiaro che l’unica scelta utile per gli azionisti sia votare a favore della trasformazione in S.p.A..
Il 13 giugno la banca ha pubblicato l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci, con le istruzioni per le modalità con cui votare (si può solo votare entro il 26 giugno e non ci sarà partecipazione, né fisica e né online, né si potrà scegliere un proprio delegato). Potrete leggerlo sul sito della banca.


Per informazioni contattare la Confconsumatori Andria Barletta Trani: Tel. 324/9913773

email: andriaconfconsumatori@gmail.com

Dentix chiude e cessa le prestazioni ai clienti. Confconsumatori: interrompere tutti i finanziamenti dei pazienti

La società Dentix Italia s.r.l., società low cost che si occupa di cure dentali e che, allo stato, gestisce 57 sedi sparse in tutta Italia (con due sedi in Puglia), ha chiuso i battenti in maniera del tutto inattesa.

Tuttavia, tanti pazienti avevano stipulato dei finanziamenti per pagare le cure promesse e, ad oggi non ancora erogate. La Dentix Italia s.r.l., quindi, si presume che abbia incassato dalle finanziarie l’intero compenso per prestazioni mai rese.

Alla Confconsumatori si sono rivolti molti pazienti i quali giustamente si interrogano sulle conseguenze della chiusura repentina della società.

Sussistono i presupposti giuridici per procedere con la sospensione dei pagamenti delle rate del finanziamento direttamente collegato al contratto di assistenza medico – dentistica e, in alcune fattispecie, laddove nessuna prestazione sia stata effettivamente erogata dalla società, sarà possibile richiedere alla finanziaria anche la restituzione degli importi indebitamente percepiti per cure mediche non eseguite.

Per informazioni, contattare la Confconsumatori Andria al n. 3249913773 o via mail a: andriaconfconsumatori@gmail.com

La Confconsumatori Andria è ad Andria alla via Giuseppe Parini 8.

Banca Popolare di Bari: Sintesi esplicativa degli incentivi proposti dai Commissari ai soci che parteciperanno all’assemblea

Cari Soci, con comunicato stampa diffuso sabato 6.6.2020, i Commissari della BPB hanno reso noti – in vista dell’Assemblea dei Soci che sarà convocata a breve – gli interventi a beneficio degli azionisti e obbligazionisti della Banca.

In sintesi, gli interventi previsti sono i seguenti:

1) Copertura integrale delle perdite e ricostituzione del capitale minimo

Nell’ambito dell’intervento di trasformazione in società per azioni, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (il FITD) – insieme a Mediocredito Centrale – MCC – farà un versamento: in favore della Banca di euro 1,6 miliardi di euro, per ripianare le perdite. In favore degli azionisti attuali, per un ammontare complessivo di 10 milioni di euro, ai quali permarranno quindi azioni della Banca altrimenti destinate all’integrale annullamento. Tanto consentirà, gratuitamente, a tutti gli Azionisti della Banca di restare tali, anche dopo l’abbattimento del capitale per perdite e la sua ricostituzione, e ovviamente potranno venderle (a quel punto venderanno però azioni di una banca solida e quindi più appetibili sul mercato).

2) Azioni gratuite per 20 milioni di euro a tutti i Soci che parteciperanno all’Assemblea

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Prestiti, d’intesa con Mediocredito Centrale e con i Commissari Straordinari, metterà a disposizione Azioni Gratuite, per un valore totale pari a 20 milioni di euro, destinate ai Soci attuali della Banca (sia persone fisiche che società) che parteciperanno alla prossima Assemblea (a prescindere da come voteranno). La dazione sarà in proporzione in base al numero di azioni detenute ed il calcolo potrà farsi ovviamente solo dopo l’assemblea, quando si saprà chi ha partecipato (e quindi partecipa al riparto di queste azioni) e chi no.

3) Offerta transattiva per le persone fisiche che hanno aderito all’aumento di capitale 2014/15: 2,38 euro per azione (ultimo valore di quotazione HI-MTF) a chi partecipa all’Assemblea

Verrà formulata una proposta transattiva a quei Soci (solo persone fisiche, anche se titolari di ditte individuali, escluse società ed enti) che abbiano aderito ad almeno uno degli aumenti di capitale della Banca, deliberati ed eseguiti nel corso degli esercizi 2014 e 2015 e che parteciperanno alla prossima Assemblea (a prescindere da come voteranno).

Sono esclusi dall’offerta transattiva i clienti della Banca con posizioni in sofferenza o cd. “unlikely to pay”.

La proposta transattiva prevede che la Banca corrisponda un indennizzo pari a 2,38 euro per azione, al netto di eventuali distribuzioni o altri bonus (ad esempio, dividendi distribuiti dalla Banca ai Soci, azioni gratuite,). Si precisa che le cedole incassate con le obbligazioni subordinate NON saranno invece detratte dal risarcimento.

Il beneficiario dovrà rinunciare ad ogni pretesa o azione connessa agli aumenti di capitale della Banca, deliberati ed eseguiti nel corso degli esercizi 2014 e 2015.

La proposta transattiva avrà efficacia solo al raggiungimento di un numero minimo di adesioni pari al 50% dei destinatari della proposta e portatori di un numero di azioni pari al 60% del controvalore in Euro delle azioni stesse, sempre valorizzate al prezzo di euro 2,38 per azione sopra indicato, detenute dai destinatari della proposta.

4) Incentivo per i Soci che parteciperanno all’Assemblea: un warrant per ciascuna azione posseduta, diversa da quelle sottoscritte nell’aumento di capitale 2014/15, oltre ulteriori benefici infra descritti.

A tutti i soci 8sia persone che società o enti) che parteciperanno alla prossima Assemblea (a prescindere da come voteranno), la Banca assegnerà a titolo gratuito un warrant per ciascuna azione detenuta, ossia il diritto (ma non l’obbligo) di sottoscrivere, a partire dal quinto anno successivo all’Assemblea, azioni di futura emissione della Banca sulla base di un prezzo di sottoscrizione che sarà calcolato sulla base del valore futuro della Banca. Ovviamente ci si aspetta che il valore sia superiore a quello attuale, per cui, ad esempio se il prezzo dell’azione attuale scenderà 0,50 centesimi mentre fra 5 anni salirà a due euro, allora grazie al warrant sarà possibile comprare azioni a 0,50 centesimi, lucrando la differenza (i valori sopra scritti sono puramente esemplificativi). 

5) Immissione di risorse necessarie per rendere possibile il pagamento, alle scadenze previste e con la remunerazione stabilita, di tutti gli obbligazionisti subordinati

A tutti gli obbligazionisti, nel rispetto delle varie scadenze (ad es. 25 luglio 2020, 27.11.2020, 30.12.2021), saranno rimborsati integralmente i 283 milioni di euro, e si continueranno a ricevere regolarmente le cedole.

6) Tavolo di Conciliazione di Solidarietà

Tutti i soci che parteciperanno all’Assemblea potranno inoltre accedere al Tavolo di Conciliazione di Solidarietà che sarà istituito e finanziato dalla Banca ed il cui regolamento sarà definito e pubblicato solo dopo l’Assemblea (ovviamente solo in caso di trasformazione in S.p.A.). Al Tavolo di conciliazione non potranno partecipare i soci che hanno comprato nel 2014/2015 e sono beneficiari dell’offerta transattiva (euro 2,38 ad azione) sopra indicata.

I Commissari chiariscono altresì che:

  • gli Azionisti e i Soci della Banca potranno beneficiare di tali interventi solo laddove a seguito dell’assemblea sia approvata la trasformazione della Banca in società per azioni, fatto che costituisce il presupposto per l’ingresso nella compagine sociale del FITD e di MCC, che ricapitalizzeranno la Banca versando un contributo di circa 1,6 miliardi di euro;
  • nell’ipotesi invece in cui la Banca non dovesse trasformarsi in s.p.a. e la complessiva operazione di incremento di capitale riservato a FITD e a MCC non venisse eseguita, nessuno dei predetti interventi potrebbe realizzarsi.

Seguiranno, come nostro solito, informazioni più dettagliate ed aggiornamenti in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda e alla prossima assemblea.

Per informazioni e chiarimenti sulla battaglia in corso, potete contattare la Confconsumatori Andria al n. 324/9913773.

Siamo ad Andria alla via Giuseppe Parini 8. Tel. 324/9913773