Confconsumatori in campo dopo la sentenza sulla manipolazione del tasso Euribor: possibili rimborsi

Chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 può avere diritto a un rimborso. L’Euribor (Tasso interbancario di offerta in euro) è un riferimento per i mercati finanziari, calcolato quotidianamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Un parametro spesso utilizzato come base per calcolare il tasso da utilizzare per un mutuo a tasso variabile.

LA SENTENZA – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato».

In forza di questo principio i debitori che hanno contratto mutui o finanziamenti a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 possono avere diritto a un rimborso. Il rimborso non riguarda solamente le banche che hanno partecipato attivamente alla manipolazione dell’Euribor, ma si estende a tutti i mutui che hanno utilizzato questo indice come riferimento per il calcolo degli interessi. Il rimborso riguarda ovviamente le rate pagate nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e con molta probabilità anche i mutui e finanziamenti accesi prima del 29 settembre 2005 (per le rate pagate nel periodo in oggetto).

COME SI CALCOLA IL RIMBORSO DOVUTO? – Il risparmiatore ha diritto di richiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo. La legge prevede che il calcolo sia effettuato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario e al tasso dei Bot del periodo. Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro stipulato nel periodo interessato, il rimborso potrebbe ammontare a circa 5.000 euro.

ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE – La prescrizione è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, per estinzione o per surroga. Se il mutuo è sempre in ammortamento (vita) non sussiste prescrizione; se è stato estinto o surrogato –ad esempio al 31 gennaio 2014 – è prescritto, salvo che non vi sia stata interruzione (tramite lettera raccomandata a.r. o pec): in tal caso la prescrizione decorre dalla data di interruzione.

LA TUTELA – Il consiglio – afferma la Presidente provinciale BT avv. Laura Maria Pia Tota è quello di «interrompere la prescrizione e attendere che si consolidi una giurisprudenza anche circa la quantificazione del danno. La sentenza appartiene a una sezione semplice della Cassazione, quindi non è vincolante per i giudici di merito».

Le sedi territoriali di Confconsumatori (tutti i contatti su https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di…/) sono a disposizione per informazioni e assistenza, nonché a interrompere la prescrizione.

AD ANDRIA SIAMO IN VIA GIUSEPPE PARINI 8. E’ possibile fissare appuntamento telefonando al n. 324.9913773 o inviando una mail a: andriaconfconsuma@libero.it

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