Archivi tag: risarcimento

Confconsumatori in campo dopo la sentenza sulla manipolazione del tasso Euribor: possibili rimborsi

Chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 può avere diritto a un rimborso. L’Euribor (Tasso interbancario di offerta in euro) è un riferimento per i mercati finanziari, calcolato quotidianamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Un parametro spesso utilizzato come base per calcolare il tasso da utilizzare per un mutuo a tasso variabile.

LA SENTENZA – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato».

In forza di questo principio i debitori che hanno contratto mutui o finanziamenti a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 possono avere diritto a un rimborso. Il rimborso non riguarda solamente le banche che hanno partecipato attivamente alla manipolazione dell’Euribor, ma si estende a tutti i mutui che hanno utilizzato questo indice come riferimento per il calcolo degli interessi. Il rimborso riguarda ovviamente le rate pagate nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e con molta probabilità anche i mutui e finanziamenti accesi prima del 29 settembre 2005 (per le rate pagate nel periodo in oggetto).

COME SI CALCOLA IL RIMBORSO DOVUTO? – Il risparmiatore ha diritto di richiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo. La legge prevede che il calcolo sia effettuato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario e al tasso dei Bot del periodo. Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro stipulato nel periodo interessato, il rimborso potrebbe ammontare a circa 5.000 euro.

ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE – La prescrizione è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, per estinzione o per surroga. Se il mutuo è sempre in ammortamento (vita) non sussiste prescrizione; se è stato estinto o surrogato –ad esempio al 31 gennaio 2014 – è prescritto, salvo che non vi sia stata interruzione (tramite lettera raccomandata a.r. o pec): in tal caso la prescrizione decorre dalla data di interruzione.

LA TUTELA – Il consiglio – afferma la Presidente provinciale BT avv. Laura Maria Pia Tota è quello di «interrompere la prescrizione e attendere che si consolidi una giurisprudenza anche circa la quantificazione del danno. La sentenza appartiene a una sezione semplice della Cassazione, quindi non è vincolante per i giudici di merito».

Le sedi territoriali di Confconsumatori (tutti i contatti su https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di…/) sono a disposizione per informazioni e assistenza, nonché a interrompere la prescrizione.

AD ANDRIA SIAMO IN VIA GIUSEPPE PARINI 8. E’ possibile fissare appuntamento telefonando al n. 324.9913773 o inviando una mail a: andriaconfconsuma@libero.it

RITARDO AEREO E SMARRIMENTO BAGAGLI: TRE VITTORIE

I Giudici di Pace di Catania e di Mascalucia hanno emesso tre sentenze con le quali hanno riconosciuto i diritti di passeggeri che avevano subito dei disservizi.

Un passeggero non solo è arrivato a destinazione con otto ore di ritardo ma ha dovuto anche constatare lo smarrimento del bagaglio. Il Giudice di Pace di Catania, dott.ssa Laura Milazzo, ha condannato la compagnia aerea a corrispondere 370 euro, di cui 250 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo e 120 per la mancata assistenza e la ritardata consegna del bagaglio, avvenuta dopo due giorni.

Il Giudice di Pace di Mascalucia, avv. Antonio Zarrillo, ha  pronunciato due sentenze.

La prima per un caso analogo a quello di Catania e la compagnia è stata condannata a risarcire alla passeggera 600 euro, di cui euro 250 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo, 250 per la ritardata consegna del bagaglio e 100 per i disagi subiti.

Con la seconda sentenza è stato riconosciuto il diritto al risarcimento ad una signora a cui sono stati smarriti i bagagli sul volo Catania-Monaco di Baviera, con scalo a Fiumicino. La passeggera ha dovuto trascorrere la vacanza senza gli indumenti e gli effetti personali. In questo caso la compagnia è stata condannata a risarcire la somma di 550 euro, di cui 300 per i disagi e  250 quale rimborso delle spese sostenute dalla signora durante il periodo di soggiorno all’estero per acquistare beni sostitutivi di quelli contenuti nella valigia, che le è stata riconsegnata dopo quattro giorni dal rientro. “Queste pronunce a favore dei passeggeri confermano che coloro che non si arrendono di fronte ai dinieghi ed alle infondate eccezioni delle compagnie aeree, alla fine hanno ragione. Con buona pace di coloro che praticano lo sport di rovinare le vacanze ai consumatori” – ha dichiarato l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, che ha assistito in giudizio i passeggeri.

Ad Andria, Confconsumatori offre assistenza su tali tematiche. Ricordiamo che la sede è ad Andria alla via G. Poli 126 (tel.: 324-9913773  e-mail: andriaconfconsuma@libero.it).

Confconsumatori: ottenuto risarcimento danni per vittima di buca stradale

Il Tribunale di Bari ha  integralmente accolto la domanda di risarcimento di una signora, assistita dai legali della Confconsumatori (ad Andria alla via Poli n. 126 – tel. 324/9913773), la quale inciampando in una buca presente in  una strada del Comune di Bitonto, causata dalla mancanza di due  mattonelle di rivestimento del marciapiede, si procurava diversi  danni fisici, come certificato dal Pronto Soccorso, dove la medesima  veniva prontamente accompagnata dai soccorritori.
Precisamente il Tribunale ha ribadito che, per costante Giurisprudenza  della Suprema Corte, l’Ente pubblico proprietario delle strade ha  l’obbligo della manutenzione di esse ex art. 2043 c.c., oltre che  l’obbligo della custodia ex art. 2051 c.c..
L’Ente proprietario delle strade è, quindi, tenuto alla manutenzione  delle stesse e la non conformità dello stato della manutenzione della  strada pubblica è fonte di responsabilità della P.A., se determina  l’insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri propri  dell’insidia (Cass. 15224/2005).
La proprietà pubblica del Comune sulle strade comporta, tuttavia, non  solo l’obbligo dell’Ente alla manutenzione, ma anche quello della  custodia, con conseguente operatività nei confronti di esso, della  presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., nel caso abbia omesso  di vigilare per impedire danni a terzi (Cass. 11749/1998).
Orbene, nel caso di specie sono stati inconfutabilmente riscontrati  gli elementi della situazione di pericolo, con i caratteri  dell’insidia non visibile e perciò imprevedibile.
E’ stata, infatti, provata la responsabilità del Comune di Bitonto,  nella causazione dei danni subiti dalla signora, per il precario  posizionamento delle mattonelle del marciapiede che erano instabili e  traballanti ed anche mancanti e non consentivano, assolutamente, da  parte dell’attrice, la tempestiva percezione dell’insidia, particolarmente subdola. La c.t.u. ha confermato, altresì, la  compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell’evento  lesivo, come descritto in atti e il Tribunale di  Bari ha riconosciuto, conseguentemente, un risarcimento danni, pari ad €. 6.928,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma stessa. Ha inoltre, condannato il Comune al  pagamento integrale delle spese legali.

OVERBOOKING:COMPAGNIA AEREA (IL VETTORE) CONDANNATA AL RISARCIMENTO DANNI

Il Giudice di Pace di Catania, avvocato Maria Stella Maltoni, con una propria recentissima sentenza, ha condannato una compagnia aerea al risarcimento di due passeggeri che avevano subito un negato imbarco. In rientro dal Camerun, infatti, i consumatori dovevano imbarcarsi per l’ultima tratta sul volo Roma-Catania, ma pur essendosi presentati al check-in con largo anticipo era stato comunicato loro che non c’erano posti a sedere sull’aereo. I due passeggeri erano stati così riprotetti con altro volo che li aveva trasportati in ritardo a destinazione.

Il Giudice ha riconosciuto il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario nella misura di 250 euro ciascuno, rigettando la tesi della compagnia aerea che sosteneva spettasse loro solo la metà di tale importo. La sentenza è importante anche perché fa chiarezza anche su un’altra eccezione che le compagnie stanno formulando: che la domanda dei passeggeri sarebbe soggetta a prescrizione semestrale o annuale. Invece, come dimostrato in corso di causa, l’azione non è soggetta a nessuna prescrizione, ma solo al limite di decadenza biennale. Si tratta di un importante precedente, forse il primo a livello nazionale, che potrà contribuire a fare chiarezza in molti giudizi ancora in corso. (fonte: http://www.confconsumatori.it).

Per ogni info, contattare la Confconsumatori. Ad Andria, siamo in via G. Poli 126 (la sede riapre dopo le vacanze estive dal 1 settembre). Potete comunque inviare una mail all’indirizzo confconsumatoriandri@libero.it o telefonare al n. 3457361836. Sarete ricontattati al più presto.